La sempre maggiore propensione media al consumo in Italia ha determinato un aumento della spesa per l'acquisto di beni attraverso il ricorso all'indebitamento ed un corrispondente abbandono del pagamento in contanti.
Per credito al consumo si intendono diverse forme di finanziamento (vendita a rate con riserva di proprietà, prestiti personali, leasing, carte di credito, scoperto di conto corrente, affidamenti bancari, sconto effetti, eccetera).
Per credito al consumo si intende alla concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazioni di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
I soggetti che formano il contratto di credito al consumo sono: il consumatore, il venditore del bene e del finanziatore.
Il consumatore è il soggetto che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale o il soggetto che, pur rivestendo il ruolo di imprenditore o di professioniste, agisce, nel rapporto di credito, per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale o professionale.
Il finanziatore può essere una banca, un’intermediatore finanziario o un soggetto autorizzato alla vendita di beni o di servizi nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.
Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina giuridica vi rimandiamo al sito dedicato al codice del consumo.